Insozzamento della strada, spargimenti liquami e letame: risposte ai cittadini
(AVN) – Venezia, 23 novembre 2011
Nelle zone del Veneto vulnerabili ai nitrati, il divieto di spandimento di letame di origine zootecnica è stato posticipato all’1 dicembre. Il provvedimento è stato adottato dalla giunta regionale, su iniziativa dell’assessore all’agricoltura Franco Manzato, a causa delle eccezionali condizioni stagionali, che hanno protratto la durata del ciclo colturale dei pascoli, dei prati-pascoli e dei prati permanenti e avvicendati e del relativo pascolamento. “Il pascolamento delle superfici prative era ancora in corso nella prima metà del corrente mese di novembre – ha ricordato Manzato – e questo ha reso impossibile effettuare le operazioni di spandimento della parte di letame che si è accumulata nelle strutture aziendali entro il termine prefissato del 15 novembre. Di qui il posticipo del divieto, che è peraltro riferito al solo letame e non al complesso degli effluenti di allevamento”. In termini di apporti di azoto alle colture, la distribuzione di liquami zootecnici e del letame sono equiparate, ma al secondo, correttamente maturato, viene riconosciuta un’importante funzione miglioratrice della struttura del terreno ed un “potere tampone” nei confronti del contenimento delle perdite di acqua dagli orizzonti del suolo superficiali e sottosuperficiali. Ciò in considerazione delle peculiari caratteristiche di stabilità del materiale organico, dovute proprio al processo di compostaggio in concimaia, che acquisisce in tal modo caratteristiche di gestibilità e, soprattutto, di carattere igienico-sanitario nettamente migliori. Proprio per tali motivazioni, gli orientamenti nazionali e regionali, facendo propri indirizzi tecnici di carattere generale riconosciuti anche a livello comunitario, ammettono maggiori “aperture” nell’uso agronomico dei letami rispetto a quanto non venga consentito nel caso dei liquami zootecnici. http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Novembre+2011/2267.htm ------------------------------------------------------------ 3) è possibile che io proprietario di un cane venga richiamato dal Sindaco e che gli agricoltori insozzino le strade? devo rispondere alle due domande in modo distinto per la prima: SI, è corretto che il Sindaco al di là dei regolamenti municipali e delle ordinanze richiami i cittadini al rispetto del decoro urbano; NO, gli agricoltori che insozzano le strade sono punibili secondo quanto previsto dal CdS, successive aggiunte e varianti dall'eventuale Regolamento di Polizia Rurale. Guida: giro di vite di Giandomenico Protospataro* Il “pacchetto sicurezza” approvato lo scorso agosto prevede sanzioni più dure anche per chi viola il codice della strada e per chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe Con l’approvazione della legge 15/7/2009 n. 94, in vigore dall’8 agosto 2009, il pacchetto sicurezza è legge. La norma, che completa il nuovo assetto in materia di sicurezza pubblica anticipato dal decreto legge 23/5/2008 n. 92 convertito con legge 24/7/2008 n. 125, contiene molte disposizioni e, tra le altre cose, prevede anche modifiche al codice della strada. Eccone una breve sintesi. Insozzamento della strada Tempi duri per chi getta oggetti o rifiuti dai veicoli a motore. Il pacchetto sicurezza, con l’introduzione di una nuova norma nel codice della strada, l’art. 34 bis, punisce ora in modo molto pesante chi getta rifiuti o oggetti dai veicoli in movimento o in sosta provocando l’insozzamento della sede stradale. Si tratta di un comportamento incivile che era già oggetto di censura da parte del codice della strada ma che, in linea con altri interventi del pacchetto sicurezza in materia di decoro urbano, intende punire più gravemente chi imbratta la strada. Infatti, l’art. 15 cds prevede già una sanzione, di entità più modesta, per chi getta oggetti dai veicoli ovvero per chi imbratta la strada. Tale norma, perciò, continuerà a trovare applicazione solo quando l’oggetto gettato non causa imbrattamento della strada oppure quando l’imbrattamento è causato da un pedone o da un animale. Così, ad esempio, chi getta un pacchetto di sigarette dall’auto continuerà ad essere punito con la sanzione dell’art. 15 cds, mentre chi lancia dal proprio veicolo un sacchetto di rifiuti che sporca la strada, tanto da richiederne il lavaggio, sarà punito con la più grave sanzione del nuovo art. 34 bis.